Diffamazione, il gip archivia la querela di Liliana Zangaro contro il giornalista Fabio Buonofiglio

Liliana Zangaro

CORIGLIANO ROSSANO- Diffamazione, il gip archivia la querela di Liliana Zangaro contro il giornalista Fabio Buonofiglio:  per il gip la critica giornalistica  rientra nei limiti di legge. Il Tribunale di Castrovillari ha disposto l’archiviazione della querela per diffamazione a mezzo stampa presentata dall’ex consigliera comunale di Corigliano-Rossano, Liliana Zangaro, contro il giornalista Fabio Buonofiglio, direttore del portale AltrePagine. La vicenda era nata dopo la pubblicazione, il 24 giugno 2024, di un articolo giudicato dall’ex amministratrice lesivo della propria reputazione. La Procura aveva già chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo insussistente il reato. Zangaro aveva però presentato formale opposizione, motivo per cui era stata fissata l’udienza camerale davanti al gip. All’udienza del 17 giugno l’ex consigliera era rappresentata dall’avvocato Gianfranco Lefosse, mentre Buonofiglio era assistito dall’avvocata Stefania Fasano. Il giudice per le indagini preliminari, Orvieto Matonti, si era riservato la decisione e, nella serata di mercoledì scorso, ha depositato l’ordinanza che chiude il caso. Nelle motivazioni, il gip ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul diritto di critica politica. Ha riconosciuto che l’articolo contestato traeva origine da un fatto reale – uno scambio di commenti sui social tra Zangaro e un altro utente – circostanza non smentita dalla querelante. La materia trattata, ha osservato il giudice, riguardava il comportamento di una figura pubblica su temi di interesse generale, connessi alla legalità e al ruolo istituzionale ricoperto in quel momento dall’ex consigliera. Quanto ai toni, sebbene connotati da asprezza e polemica, sono stati ritenuti funzionali all’argomentazione critica e non configurabili come aggressione personale gratuita. Secondo il provvedimento, nell’ambito della critica politica il requisito della verità deve essere valutato in senso sostanziale e l’autore può esprimersi anche con formulazioni incisive o figurate, purché resti ancorato ai fatti e non si trasformi in attacco alla dignità individuale. Il giudice ha rilevato che Buonofiglio non ha colpito aspetti privati o qualità personali di Zangaro, concentrandosi invece su una condotta specifica ritenuta discutibile sul piano pubblico. Alla luce di tali argomentazioni, è stata dichiarata l’insussistenza del reato di diffamazione e il procedimento è stato definitivamente archiviato. Rimane invece pendente il fascicolo aperto dalla Procura a seguito della denuncia per calunnia che lo stesso giornalista aveva presentato in reazione alla querela iniziale.

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