Giustizia, il Consiglio di Stato riabilita Facciolla: bocciato il ricorso di Csm e Ministero

ROMA – Con la sentenza n. 6590 del 2026 (pubblicata il 24 agosto dalla Settima Sezione), il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso in appello proposto dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura, confermando l’annullamento della delibera con cui il Csm aveva negato a Eugenio Facciolla la conferma nell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.

La decisione consolida la pronuncia di primo grado del TAR del Lazio (sentenza n. 2256 del 2026). Facciolla, assistito dall’avvocato Edoardo Giardino, ottiene anche la condanna del Ministero e del Csm, in solido, al pagamento di cinquemila euro per le spese processuali, oltre agli accessori di legge.

La delibera del Csm e i motivi della non conferma

La vicenda trae origine dalla delibera consiliare assunta il 7 febbraio 2024, con cui il Csm aveva negato al magistrato la conferma al termine del primo quadriennio di funzioni direttive (scaduto il 13 novembre 2019).

L’organo di autogoverno aveva motivato il diniego sulla presunta carenza delle imprescindibili condizioni di «indipendenza ed equilibrio», desunta da due condotte autonome:

  1. L’annotazione di PG ritenuta falsa: si contestava l’inserimento, all’interno di un fascicolo d’indagine di cui era co-assegnatario, di un’annotazione di polizia giudiziaria definita falsa e volta a coprire le interlocuzioni tra un ufficiale di PG e un informatore, poi arrestati per associazione mafiosa dalla DDA di Catanzaro.
  2. Il presunto discredito nei confronti dei colleghi: si addebitava a Facciolla di aver tentato di screditare l’operato dei colleghi della DDA di Catanzaro mediante esposti e una relazione inoltrata al Procuratore Generale nel luglio 2018, creando un allarmante contrasto d’ufficio dotato di «rilevanza mediatica».

Il verdetto penale e il giudizio del Consiglio di Stato

Il quadro originario tracciato dal Csm è crollato sia sul piano penale che su quello motivazionale:

  • L’assoluzione con formula piena: Nelle more del giudizio amministrativo di primo grado, la sentenza n. 2408 del 18 luglio 2025 del Tribunale di Salerno ha assolto Facciolla ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p. «per non aver commesso il fatto» in ordine alla falsificazione dell’annotazione.
  • Il limite della discrezionalità amministrativa: Il Consiglio di Stato (Presidente ed Estensore Fabio Franconiero) ha stabilito un importante principio di diritto: pur essendo l’attività valutativa del Csm autonoma rispetto ai giudizi penali e disciplinari, l’esercizio del potere amministrativo incontra un «limite ontologico nell’esistenza dei fatti medesimi». Quando i fatti posti a base della delibera vengono smentiti nella sede penale, la decisione del Csm viene privata della necessaria “matrice fattuale” ed è pertanto illegittima.
  • L’assunzione del rischio procedimentale: Avendo il Csm scelto di non avvalersi della sospensione facoltativa del procedimento di conferma (prevista dall’art. 87-bis del Testo Unico della dirigenza giudiziaria) in attesa dell’esito penale, l’organo di autogoverno si è assunto il rischio di un contrasto motivazionale sopravvenuto. Un contrasto che non può gravare sul magistrato interessato ma va ricondotto ai principi costituzionali di non contraddizione e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
  • La genericità della seconda addebito: Con riguardo al presunto discredito ai colleghi di Catanzaro, Palazzo Spada ha rilevato l’assoluta vaghezza delle contestazioni consiliari. Il Csm non aveva fornito elementi certi sul contenuto delle comunicazioni né valutato le memorie difensive prodotte da Facciolla. In tali memorie, il magistrato aveva precisato di aver unicamente fornito doverosi riscontri al Procuratore Generale a seguito di un’interrogazione parlamentare e trasmesso una nota riservata sul mancato coordinamento investigativo causato dal sequestro del suo ufficio e del materiale d’indagine.

Conclusioni del Collegio

Il Consiglio di Stato ha così concluso che l’appello proposto dalle Amministrazioni è infondato in ogni sua parte, confermando in toto l’annullamento della delibera del Csm e ponendo a carico dell’organo di autogoverno e del Ministero della Giustizia le spese del doppio grado di giudizio.

Tag:

Produzione video professionali per privati, aziende ed enti pubblici.