Il TAR annulla l’interdittiva antimafia: il Lido Snoopy non doveva chiudere

lido snoopy

Lido Snoopy

CORIGLIANO- ROSSANO– Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima – ha annullato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Cosenza nei confronti del lido “Snoopy”, struttura balneare situata sulla costa di Corigliano in contrada Ricota Grande.  Il provvedimento era stato adottato nel febbraio 2022 e aveva comportato la chiusura dello stabilimento e la successiva revoca della concessione demaniale marittima. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 21 ottobre 2025 e pubblicata nei giorni scorsi. Il collegio, composto dal presidente Gerardo Mastrandrea, dal primo referendario Arturo Levato (estensore) e dal referendario Valeria Palmisano, ha accolto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, presentato dall’avvocato Aldo Zagarese per conto della titolare dell’attività. A seguito del deposito della sentenza, l’avvocato Aldo Zagarese ha dichiarato “Un altro provvedimento del TAR di Catanzaro che dà ragione a distanza di anni: l’interdittiva antimafia non andava adottata… il Lido Snoopy non doveva chiudere. Occorre urgentemente una seria ed efficace riforma della normativa in materia di interdittiva antimafia al fine di evitare danni, a volte ingiusti ed irreparabili”. L’interdittiva antimafia del 2022 era stata emessa nei confronti della titolare sulla base di elementi ritenuti dalla Prefettura idonei a configurare un rischio di infiltrazione mafiosa nel contesto dell’attività economica. La Prefettura, nel provvedimento originario, aveva richiamato precedenti giudiziari riguardanti alcuni familiari della proprietaria, tra cui condanne definitive risalenti agli anni precedenti per associazione mafiosa. Secondo l’impostazione prefettizia, tali elementi avrebbero potuto determinare un rischio di condizionamento indiretto dell’attività imprenditoriale.  A seguito dell’interdittiva, nell’ottobre dello stesso anno venne disposto anche il decreto di revoca della concessione demaniale marittima, che determinò l’impossibilità di riaprire il lido nelle estati successive. Il TAR, esaminati i motivi aggiunti prodotti dalla difesa, ha disposto: l’annullamento dell’interdittiva antimafia, ritenendo fondati i rilievi presentati dal ricorrente; la compensazione delle spese di giudizio; l’ordine all’amministrazione di eseguire la sentenza; l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’articolo 52 del Codice della Privacy e dell’articolo 9 del Regolamento europeo 2016/679, «a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata». La sentenza, come da prassi, non contiene valutazioni di merito sui fatti penalmente rilevanti richiamati dalla Prefettura, ma si concentra sulla correttezza dell’istruttoria amministrativa e sulla proporzionalità del provvedimento adottato. Con l’annullamento dell’interdittiva, l’amministrazione competente dovrà ora riesaminare la posizione dell’attività alla luce delle indicazioni fornite dal tribunale. La sentenza potrebbe incidere anche sul decreto di revoca della concessione demaniale, che aveva come presupposto proprio l’interdittiva. Ulteriori passaggi amministrativi o giurisdizionali, come un eventuale appello al Consiglio di Stato, restano allo stato attuale nelle prerogative delle autorità coinvolte.

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