COSENZA- Non fu il frutto di un impulso improvviso né l’effetto di un blackout mentale causato da uno scompenso psicotico. Il rapimento della piccola Sofia, la neonata sottratta la sera del 21 gennaio 2025 dalle culle della clinica privata “Sacro Cuore” di Cosenza, fu un’azione lucidamente pianificata, inserita in un disegno criminoso articolato e protrattosi per mesi.
È questo il fulcro delle motivazioni depositate dal Gup del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, a fondamento della sentenza pronunciata al termine del processo celebrato con rito abbreviato, che ha visto la condanna dell’imputata Rosa Vespa alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione. Una decisione che rimodula al ribasso la richiesta della Procura bruzia – il pubblico ministero Antonio Bruno Tridico aveva infatti invocato una condanna a otto anni – ma che ne sposa appieno l’impianto accusatorio.
La ricostruzione del sequestro
La condotta materiale dell’imputata è stata blindata dal giudice attraverso un robusto compendio probatorio: testimonianze del personale sanitario, perizie tecniche, rilievi della polizia scientifica nell’abitazione dove la neonata fu fortunatamente ritrovata, e i filmati delle telecamere di sorveglianza della struttura. Frame che hanno immortalato la donna mentre, simulando il ruolo di puericultrice, prelevava la piccola approfittando di un momento di distrazione dei familiari della partoriente, per poi guadagnare l’uscita.
Definitivamente archiviata, invece, la posizione del marito dell’imputata, Moses Omogo: l’uomo è stato ritenuto del tutto estraneo al disegno criminoso, convinto in buona fede che il neonato che la moglie stringeva tra le braccia fosse il proprio figlio, “Ansel”, perno centrale dell’inganno domestico.
Il nodo dell’imputabilità: disturbo borderline ma nessuna infermità
Il fulcro della battaglia giudiziaria si è consumato sul terreno della capacità di intendere e di volere. Se la difesa ha tentato di percorrere la strada del vizio totale di mente, il Gup ha preferito aderire alle conclusioni dei periti d’ufficio. Rosa Vespa viene descritta come un soggetto affetto da un disturbo di personalità di stampo borderline e istrionico, amplificato da un profondo e doloroso disagio derivante dall’impossibilità di una maternità biologica.
Tuttavia, secondo il dettato della sentenza, tali fragilità emotive non hanno mai integrato una vera e propria infermità di mente capace di abolire o scemare grandemente la responsabilità penale ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale. L’imputata ha conservato intatto il “contatto con il reale”.
Mesi di messinscena sui social e WhatsApp
A dimostrare la capacità organizzativa della donna vi è la complessa rete di menzogne tessuta per mesi: una finta gravidanza simulata davanti ai parenti più stretti e supportata, negli ultimi giorni, dall’invio di messaggi vocali e scatti fotografici sulle chat di famiglia per simulare un fittizio ricovero in clinica, mentre in realtà la donna alloggiava in un albergo a ridosso di Corso Mazzini. Un’attenta opera di falsificazione documentale e di cautele logistiche incompatibile con lo stato di alienazione mentale invocato dai legali.
Nel quantificare la pena, il Tribunale ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, proprio in virtù del “triste vissuto” e del calvario psicologico che ha fatto da sfondo alla vicenda, elementi che seppur non scriminanti aiutano a comprendere il contesto umano in cui è maturato il reato. Una vicenda dolorosa che si è chiusa sul piano clinico con il ritorno della neonata tra le braccia dei genitori e, su quello giudiziario, con il riconoscimento del danno patito dalle parti civili costitute, assistite dai legali Paolo Pisani, Natasha Gardi, Chiara Penna e Giorgio Loccisano.

























